Stop ai certificati alla Pubblica Amministrazione

La Legge di stabilità per il 2012 (L. 183/11) dispone che la Pubblica Amministrazione non possa più richiedere ai privati certificati relativi a informazioni già in suo possesso. Nell’ottica di abbattere gli ingenti oneri amministrativi della PA, da gennaio viene “rilanciato” l’utilizzo dell’autocertificazione come mezzo per comunicare alla PA i dati del cittadino. L’aspetto rilevante per le associazioni, è la possibilità di autocertificare la propria iscrizione nei registri e negli albi pubblici.

 

 

Già con il DPR 445/2000 era stato introdotto il principio in base al quale non si può chiedere al cittadino di produrre certificati contenenti informazioni già in possesso della PA ma, di fatto, gli uffici pubblici regolarmente accettano, e, anzi, a volte ciò sembrava accelerare l’iter burocratico, i certificati volontariamente prodotti dal cittadino.

 

Da oggi, con l’entrata in vigore di questa norma, gli uffici pubblici non potranno più accettare tali duplicati di certificati, comportando anzi l’accettazione “violazione dei doveri di ufficio”, e i certificati saranno validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
D’ora in poi, pertanto, i certificati conterranno la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblico servizio” e alle pubbliche amministrazioni rimarranno solo due possibili maniere di conoscere i dati relativi al privato: ottenerli dagli enti che li possiedono oppure richiedere al cittadino la compilazione di una autocertificazione.

 

Ma quali sono le procedure coinvolte nella “decertificazione”?
Prevalentemente sono coinvolti in questa procedura di decertificazione e ampliamento della autocertificazione ex DPR 445/2000, i dati relativi agli status del cittadino: ad esempio, la residenza, lo stato di famiglia, la cittadinanza, il titolo di studio o abilitazioni e, aspetto importante per le associazioni, l’iscrizione in registri e albi pubblici.

 


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