Normativa di riferimento
I CSV sono voluti dalla Legge Quadro sul Volontariato 266/91 il cui articolo 12 ne individua lo scopo essenziale «a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività». I loro compiti sono stati precisati dall’art. 4 del decreto ministeriale dell’ottobre 1997, secondo cui i CSV «erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle Organizzazioni di Volontariatao iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l’altro:
a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività;
c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato; offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale».
I CSV del Veneto sono stati istituiti ai sensi della Legge Regionale 40/1993, nella quale è indicato:
Art. 14 - Centri di servizio
1. I centri di servizio per il volontariato sono istituiti nella Regione del Veneto ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. Il Comitato di Gestione del Fondo speciale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, istituisce i centri di servizio per il volontariato nella Regione del Veneto e determina contestualmente la durata della relativa gestione, sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, nonché in conformità alle disposizioni della presente legge ed alle direttive emanate dalla Giunta regionale.
3. Nell'istituzione dei centri di servizio, al fine di favorire un omogeneo sviluppo territoriale delle attività del volontariato, il Comitato di Gestione opera in armonia con gli indirizzi programmatici adottati dalla Giunta regionale sulla base di accordi con le province, con i comuni, con i rappresentanti degli enti e delle casse di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, uno per ciascun ente e cassa e, con rappresentanti del mondo del volontariato, uno per provincia, designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7.
Art. 14 bis - Compiti dei centri di servizio
1. I centri di servizio svolgono i seguenti compiti:
a. approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
b. offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
c. assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
d. offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale;
e. forniscono direttamente o indirettamente alle organizzazioni di volontariato servizi e prestazioni contenuti in specifici progetti, organicamente formulati, promossi dalle medesime organizzazioni ed approvati dal Comitato di Gestione in sede di riparto delle somme di cui alla lettera e) del comma 6 dell’articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997.













